COVID-19 E LAVORATORI

Durante il periodo di emergenza sanitaria, ove possibile, va privilegiato il cosiddetto “lavoro agile”, cioè quello all’esterno dei locali aziendali che può essere svolto anche da casa.

Dal 17.03.2020 per un periodo di 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966 n.604.

Laddove un lavoratore contragga il Covid-19, il periodo trascorso in quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Nella pagina “COVID-19 IMPRESE” abbiamo già accennato al trattamento ordinario di integrazione salariale, trattamento di integrazione salariale straordinario e assegno ordinario.

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, hanno diritto a fruire di un congedo specifico per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione; in presenza di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, i genitori lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Dello stesso diritto godono i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, ai quali è riconosciuta un’indennità per ciascuna giornata indennizzabile pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
Per i figli con disabilità in situazione di gravità non si applicano i limiti di età su indicati.

Va precisato che la fruizione del congedo è riconosciuta anche ai genitori affidatari e alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per lo stesso periodo ed in alternativa al congedo i medesimi lavoratori potranno ottenere mediante il libretto famiglia un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Il bonus baby-sitting è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.
I genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS godono dei congedi specifici ai quali viene riconosciuta per ciascuna giornata indennizzabile un’indennità al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Anche i dipendenti del settore pubblico godono di congedi, indennità nonché bonus baby-sitting legate all’emergenza COVID-19 le cui modalità di fruizione sono a cura dell’amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

E’ bene precisare che il Governo e le Regioni stanno emanando frequentemente provvedimenti e che, pertanto, le informazioni contenute in questa pagina potrebbero non essere aggiornate.

Per conoscere i provvedimenti dell’ultima ora potete cliccare sul seguente link:

http://www.governo.it/it/archivio-articoli-presidenza-del-consiglio